LA NORMATIVA NAZIONALE
L’Italia è stata tra i primi paesi ad essersi dotato di una normativa specifica e organica in materia di equity crowdfunding, una forma di crowdinvesting che si risolve nella sottoscrizione on-line di una partecipazione al capitale sociale delle società che i singoli investitori intendono finanziare. Mediante l’equity crowdfunding, l’investitore acquista quindi partecipazioni delle società offerenti, diventandone socio.
La raccolta di capitali avviene tramite portali on-line gestiti da soggetti autorizzati da Consob che, dopo avere valutato la presenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, ne delibera l’iscrizione presso il Registro dei gestori di portali, previsto dall’art. 50-quinquies del TUF, reperibile al seguente link, e suddiviso in due sezioni:
- una sezione ordinaria, nella quale risultano iscritti i gestori di portali autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra;
- una sezione speciale, nella quale risultano iscritti i “gestori di diritto” (banche, imprese di investimento, SIM ed altri soggetti), i quali abbiano comunicato a Consob, precedentemente dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale ed abbiano ricevuto l’autorizzazione in tal senso da Consob.
La possibilità di utilizzare questa innovativa forma di finanziamento è stata limitata, in un primo momento, alle “start-up innovative”, una particolare categoria di società introdotta nel nostro ordinamento dalla sezione IX (artt. 25-32) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, poi convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. “Decreto Crescita 2.0”).
La sezione speciale del Registro Imprese relativa alle start-up innovative è reperibile al seguente link.
In particolare, l’Art. 30 del Decreto Crescita 2.0 ha introdotto, nei suoi primi tre commi, alcune nuove disposizioni nel Testo Unico della Finanza (“TUF”) relative all’equity crowdfunding, ossia: (i) il comma 5-novies dell’art. 1, che definisce che cos’è un portale di equity crowdfunding, (ii) l’art. 50-quinquies, che definisce e regolamenta l’attività dei gestori di portali, e (iii) l’art. 100-ter, che regolamenta le offerte al pubblico di strumenti finanziari condotte tramite i portali.
Il legislatore ha inoltre demandato alla Consob il compito di regolamentare specifici aspetti dell’equity crowdfunding e, a seguito di una pubblica consultazione, l’Autorità di Vigilanza ha emanato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online” (il “Regolamento Consob”), aggiornandolo progressivamente con successive delibere integrative e/o modificative, fino al testo attualmente in vigore. Il Regolamento (citato nelle pagine di questo sito come “Regolamento Consob”) rappresenta il testo attuativo di riferimento per la disciplina della raccolta di capitali tramite portali on line in Italia. Nel 2015 la possibilità di raccogliere capitali online è stata poi estesa alle “PMI innovative”, un’altra speciale categoria di società introdotta nel nostro ordinamento dall’Art. 4 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella Legge 24 marzo 2015, n. 33 (cd. “Investment Compact”), nonché agli “organismi di investimento collettivo del risparmio e altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative”.
A tale intervento del legislatore primario ha fatto seguito, nel febbraio 2016, la revisione del Regolamento Consob sull’equity crowdfunding, preceduta anche in questo caso da una pubblica consultazione.
Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2017, la possibilità di raccogliere capitali di rischio tramite portali di equity crowdfunding è stata ulteriormente estesa a tutte le “piccole e medie imprese”, come definite dalla legislazione dell’Unione europea, il che ha permesso il sorgere del real estate equity crowdfunding. Il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva “MiFID II” ed entrato in vigore il 3 gennaio 2018, ha poi introdotto ulteriori modifiche alle disposizioni del TUF in materia di equity crowdfunding, che sono state recepite nella versione del Regolamento Consob in vigore da gennaio 2018.
La Legge di Bilancio 2019 ha infine previsto la possibilità di utilizzare i portali autorizzati per effettuare offerte al pubblico di strumenti finanziari di debito (in particolare obbligazioni e titoli di debito) emessi dalle società aventi i requisiti per essere considerate PMI (debt crowdfunding). Il nuovo comma 1-ter dell’art. 100-ter del TUF prevede dunque che la sottoscrizione delle obbligazioni e dei titoli di debito emessi dalle PMI: (i) possa avvenire “nei limiti stabiliti dal codice civile”, (ii) sia riservata “agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob”, e (iii) sia effettuata “in una sezione separata del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio”.
A seguito di una pubblica consultazione tenutasi tra il 20 giugno e il 20 luglio 2019, il 10 ottobre 2019 Consob ha approvato alcune importanti modifiche al Regolamento Consob, che traggono in particolare origine dalla necessità di implementare a livello della regolamentazione secondaria le novità introdotte dal legislatore primario. Nel nuovo Regolamento Consob viene inoltre prevista la possibilità per i gestori di istituire, in una sezione separata del portale, una bacheca elettronica (sul modello dei cosiddetti “bullettin boards” già implementati da anni in altri Stati membri dell’Unione europea), per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell’ambito di una campagna condotta su un determinato portale.
Infine, la Consob, con delibera del 6 febbraio 2020, ha apportato alcune modifiche al Regolamento, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate all’articolo 50-quinquies del TUF dal d.lgs. n. 165 del 25 novembre 2019 (c.d. “correttivo MiFID”).
Tali modifiche al TUF sono volte ad eliminare, tra i requisiti patrimoniali richiesti ai gestori di portale per essere iscritti nell’apposito Registro tenuto dalla Consob, quello dell’adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori. In questo modo, è stata mantenuta soltanto l’obbligatorietà della copertura assicurativa.
Con l’occasione, è stato integrato il contenuto del registro dei gestori di portali, con particolare riferimento alle attività (recentemente ampliate) che questi ultimi possono prestare.
La versione aggiornata del Regolamento Consob è reperibile al seguente link.
Per approfondimenti si rinvia alla sezione di “investor education” del sito internet della Consob, reperibile al seguente link.
LA NORMATIVA COMUNITARIA
Per quanto riguarda il diritto comunitario, dopo un iter di oltre 2 anni, il 5 ottobre 2020 il Parlamento Europeo è giunto all’approvazione in via definitiva del Regolamento europeo relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, istituendo, per la prima volta, un vero e proprio mercato comune europeo delle piattaforme web e dei portali di crowdfunding.
La sua funzione è quindi quella di uniformare le regole di protezione degli investitori e di gestione dei portali per tutte le piattaforme di equity e lending crowdfunding che otterranno la licenza comunitaria rilasciata dall’autorità europea per i mercati finanziari (ESMA). I gestori autorizzati forniranno i loro servizi sotto la vigilanza dell’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Dunque, nel nostro Paese, la Consob continuerà a svolgere l’attività di vigilanza sui gestori nella triplice tradizionale declinazione della stessa, e cioè regolamentare, informativa ed ispettiva.
Il Regolamento ECSP sarà direttamente applicabile negli Stati Membri a decorrere dal 10 novembre 2021 e si applicherà a tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per offerte fino a 5 milioni di Euro, calcolati su un periodo di 12 mesi per ciascun titolare di progetti in finanziamento.